Le fattorie attualmente abilitate alla vendita diretta di latte sono
autorizzate dal Servizio Sanitario Pubblico competente, hanno
allevamenti controllati e devono rispettare correttamente precise e
rigide norme di autocontrollo, con analisi periodiche per la costante
verifica dei requisiti qualitativi ed igienico sanitari.
La vendita infatti può avvenire solo se il latte rispetta le norme sanitarie
indicate dalla legge e controllate dal Servizio Igiene della
produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e
trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.
Inoltre lil latte crudo sul territorio nazionale puo' essere
commercializzato solo in vendita diretta , dal Produttore al
Consumatore .
Regolamento (CE) n. 853/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, stabilisce
norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine
animale.
In materia di produzione primaria di latte crudo, esistono alcune condizioni sanitarie specifiche:
· il latte crudo deve provenire da animali femmine (mucche,
bufale, pecore, capre, altre specie) in buono stato di salute generale
e soprattutto indenni da malattie animali quali la tubercolosi e la
brucellosi. Qualora provenga da animali che non soddisfano tutte le
condizioni richieste, il latte crudo deve essere oggetto di un
trattamento specifico;
· con la riserva di disposizioni ulteriori più precise, il
latte crudo deve rispettare determinati criteri microbiologici e norme
in materia di tenore in germi e cellule somatiche; il trattamento, la
raccolta e il trasporto di latte crudo, così come il personale, i
locali, le attrezzature e gli strumenti utilizzati negli stabilimenti
di produzione, devono rispettare obblighi precisi di igiene al fine di
evitare ogni tipo di contaminazione.
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENT0 E BOLZANO nella seduta del 25 gennaio 2007 ha sancito l'intesa
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano in considerazione delle numerose richieste giunte al Ministero
della salute ed alle Regioni volte ad ottenere I'autorizzazione alla
vendita di latte crudo direttamente al consumatore finale attraverso
distributori automatici, si e ritenuto necessario stabilire idonee
procedure igienico - sanitarie al fine di tale commercializzazione,
mantenendo inalterati gli obbiettivi fissati dalla normativa sulla
sicurezza alimentare.
Si e ritenuto opportuno, inoltre, stabilire le procedure di
registrazione, le procedure tecniche e quelle di controllo per tale
modalita di commercializzazione al fine dell'armonizzazione sul
territorio nazionale.
28/11/2007 Determina di Recepimento della Regione Lazio